Canone RAI, quando è possibile non pagarlo? I casi di esonero previsti dalla normativa

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Canone RAI, quando è possibile non pagarlo? I casi di esonero previsti dalla normativa

Milioni di utenti versano ogni anno il canone televisivo, un tributo comunemente noto anche come “canone RAI”; la somma dovuta su base annuale – 90 euro – viene suddivisa in dieci rate mensili da 9 euro ciascuna, che vengono addebitate automaticamente in bolletta dai fornitori dell’energia elettrica. Questa modalità di pagamento è stata introdotta dalla Legge di Bilancio del 2016; da allora, è stato abolito il pagamento in un’unica soluzione mediante l’apposito bollettino. La normativa prevede specifici casi di esonero; in alcuni casi, quindi, al verificarsi di determinate condizioni, il canone non è dovuto: nel nostro approfondimento vediamo a chi spetta l’esenzione e cosa fare per ottenerla.

Quando (e perché) si deve pagare il canone

Il canone TV è stato istituito negli anni Trenta come imposta per la detenzione di un apparecchio radio; con il successivo sviluppo tecnologico, e la crescente diffusione nelle case degli apparecchi televisivi, il tributo è stato destinato – in buona parte – a finanziare il servizio radiotelevisivo pubblico, che viene regolarmente affidato da oltre settant’anni alla RAI.

Ma quali categorie di utenti sono tenuti a pagare il canone? Il pagamento “è dovuto da chiunque abbia un apparecchio televisivo, si paga una sola volta all’anno e una sola volta per famiglia anagrafica a condizione che i familiari abbiano la residenza nella stessa abitazione”, come spiega il sito dell’Agenzia delle Entrate. “Anche i residenti all’estero” – si legge – “devono pagare il canone se detengono, in un’abitazione in Italia, un apparecchio televisivo”.

È bene sottolineare, però, che “detenzione” implica avere l’apparecchio TV nella propria disponibilità all’interno dell’ambiente domestico; non conta quindi, ai fini del versamento del canone, chi è il ‘proprietario’ del televisore (chi lo ha comprato in concreto). Inoltre, anche se è prassi comune identificare il tributo come “canone RAI”, non si tratta di una tassa per vedere i canali della RAI; il canone è applicato all’apparecchio, e non ai contenuti che si possono fruire attraverso lo stesso. Al contempo, è pur vero che buona parte dell’importo è destinata a finanziare le attività delle emittenti del servizio pubblico (radio, TV e piattaforme digitali), al fine di compensare i limiti sull’affollamento pubblicitario.

Le modalità di pagamento

Come accennato, i contribuenti che hanno intestata un’utenza di fornitura luce (di tipo domestico) pagano il canone automaticamente in bolletta. Non c’è bisogno di produrre alcuna documentazione né di informare il fornitore anche in caso di ‘switch’ (cambio fornitore). In bolletta viene addebitata una quota mensile (o due, se la fatturazione è bimestrale), che si aggiunge agli importi dovuti per il consumo.

Nel caso in cui nessun componente della famiglia anagrafica tenuto a pagare il canone sia titolare di un contratto di fornitura, il canone va pagato tramite il modello F24 entro il 31 gennaio di ogni anno. Tale modalità, specifica il sito dell’Agenzia delle Entrate, deve essere adottata anche “da parte dei cittadini per i quali la fornitura di energia elettrica avviene nell’ambito delle reti non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale”. Il pagamento può essere effettuato:

  • in un’unica soluzione da 90 euro entro il 31 gennaio;
  • in due rate semestrali da 45,94 euro ciascuna, la prima da versare entro il 31 gennaio, la seconda il 31 luglio;
  • in quattro rate trimestrali da 23,93 euro, da versare rispettivamente entro il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre.

Chi non è tenuto a non pagare il canone RAI?

La normativa vigente individua alcune categorie di utenti che hanno diritto all’esenzione dal pagamento del canone RAI.  Nello specifico, non sono tenuti a versare il tributo:

  • gli over 75 con reddito basso;
  • coloro i quali non detengono un apparecchio TV;
  • diplomatici e militari stranieri.

L’esonero, però, non scatta in automatico ma, a seconda della fattispecie, è necessario inviare apposita documentazione all’Agenzia delle Entrate. La risposta alla domanda “RAI come non pagare il canone?” è, quindi, più complessa di quanto non possa sembrare. Anzitutto, occorre compilare il modulo di autocertificazione disponibile sul portale dell’Agenzia, come spiega anche l’approfondimento a cura di Reset Energia, operatore del settore energetico che si è inserito nel mercato italiano con un’offerta innovativa (forniture a canone mensile bloccato, comprensivo di quota consumi, imposte, IVA e oneri generali di sistema).

Per la “dichiarazione di non detenzione” (con la quale l’utente attesta che non ha una TV in casa) occorre compilare il “QUADRO A” mentre tramite il “QUADRO B” si può richiedere il rimborso per un eventuale doppio accredito. Gli utenti che hanno raggiunto il 75esimo anno di età, invece, possono inviare un’autodichiarazione per comunicare di aver maturato i requisiti reddituali richiesti per poter beneficiare dell’esenzione. In tal caso, “se le condizioni di esenzione permangono, possono continuare a beneficiare dell’agevolazione anche nelle annualità successive, senza procedere alla presentazione di nuove dichiarazioni”, come fa sapere l’Agenzia delle Entrate.

Di contro, se l’utente non possiede più i requisiti (se, ad esempio, l’ISEE aumenta e supera la soglia prevista per l’esenzione) “è necessario presentare la dichiarazione di variazione dei presupposti”, compilando la sezione II del modello per la dichiarazione sostitutiva.

Diverso, invece, il discorso per gli utenti che si avvalgono dell’esonero per mancata detenzione. Ogni anno, infatti, devono inviare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate per ottenere l’esonero; inoltre, se viene a mancare il requisito – con l’acquisto, ad esempio, di una TV da tenere in casa – la norma prevede che tale cambiamento vada comunicato con le medesime modalità.

Per quali apparecchi non è previsto il canone

Si è detto in precedenza che il canone è legato alla detenzione di un “apparecchio televisivo”. Con l’avvento di nuove tecnologie digitali, la nascita delle piattaforme di streaming e dei servizi pay-per-view e on-demand, si è reso necessario un chiarimento a riguardo.

Ai fini del pagamento del canone, per “apparecchio televisivo” si intende un qualsiasi dispositivo in grado di ricevere e decodificare il segnale radiotelevisivo. Sono quindi esclusi i PC, i laptop, i tablet, gli smartphone e altri dispositivi mediante i quali si possono vedere i canali tv grazie ad una connessione internet. Anche gli schermi e i display di grandi dimensioni non sono soggetti al pagamento del canone, a meno che non siano dotati della tecnologia necessaria per la decriptazione del segnale televisivo (ovvero il sintonizzatore TV).

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